Obiettivo
Nelle aziende con almeno un lavoratore (o ad esso equiparato), il Datore di Lavoro ha l’obbligo di nominare un Medico Competente, ovvero un medico con specifiche competenze in medicina del lavoro, a cui delega la tutela della salute dei propri lavoratori.
L’obiettivo è il monitoraggio costante dell’idoneità psicofisica del lavoratore – anche attraverso l’eventuale prescrizione e valutazione di esami ed indagini cliniche – in considerazione delle attività lavorative svolte in azienda e dei fattori di rischio ad esse correlatiNello specifico, per adempiere ai dettami in materia di sicurezza sul lavoro, il Medico Competente deve elaborare un protocollo sanitario (anche detto piano di sorveglianza sanitaria), sulla base de quale può ritenere necessario prescrivere al lavoratore un insieme di indagini ed esami clinici, biologici e diagnostici per accertarne lo stato di salute.
Il Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008) definisce delle linee guida per la redazione del protocollo sanitario che comunque il Medico Competente può discrezionalmente decidere di modificare in relazione a:
Nello specifico il lavoratore può essere sottoposto a:
Obbligatorietà della sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, quando – come riportato nel Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008) – per tutti i lavoratori e gli equiparati che, durante lo svolgimento della propria mansione, sono sottoposta ai seguenti rischi:
Essendo un requisito di legge, il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il Medico Competente e il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi alla visita medica, sempre però che questi sia esposto a quei rischi per i quali il D. Lgs. 81/2008 la rende necessaria.
In assenza di tali rischi, gli accertamenti sanitari sono rigorosamente vietati, fatta eccezione per le visite richieste dal lavoratore stesso.
Disposizioni di tipo sanitario
Nel protocollo sanitario (anche detto piano di sorveglianza sanitaria), il Medico Competente descrive la tipologia di visita medica cui sottoporrà ogni lavoratore per accertare o garantire l’idoneità alla mansione, gli eventuali esami clinici, biologici e diagnostici e la periodicità delle visite mediche che, a seconda della mansione del lavoratore e dei rischi a cui è sottoposto, può essere:
L’articolo 41 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 definisce che la sorveglianza sanitaria preveda che il Medico Competente, a seguito della visita medica, predisponga:
– la cartella sanitaria
GIUDIZI DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA DEL LAVORATORE
I giudizi a seguito di visita medica possono essere di:
I giudizi di idoneità vanno obbligatoriamente trasmessi sia al Datore di Lavoro che al lavoratore presa visione.
Obiettivo
NSecondo il Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008), il Medico Competente – a seguito della visita medica – deve produrre la “cartella sanitaria” che contiente tutti i dati e le informazioni di carattere sanitario emersi dalla visita effettuata sul lavoratore. Il Medico Competente ha l’obbligo di trasmettere annualmente questi dati all’INAIL.
La cartella sanitaria dovrà essere regolarmente aggiornata dal Medico Competente con i seguenti dati:
• condizioni psicofisiche del lavoratore;
• risultati di accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti dal lavoratore;
• eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione;
• giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica.
Documento di Valutazione dei Rischi – DVR
Relativamente alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR, il Medico Competente partecipa attivamente alla identificazione e valutazione dei rischi aziendali, effettua sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro, collabora nel progettare ed applicare i migliori strumenti di prevenzione e correzione.
In sintesi il Medico Competente:
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e partecipa alla redazione del DVR (Documento Della Valutazione Dei Rischi); collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute; effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessario, come misura di tutela della salute dei lavoratori.
Si precisa che la sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art 41 del Decreto Legislativo 81/2008, è di esclusiva competenza del medico competente,
Certenv grazie ad una struttura organizzativa consolidata offre alle Aziende risorse pronte a rispondere alle numerose esigenze in tema di Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro e supporto completo per gli accertamenti contemplati dal protocollo di Sorveglianza Sanitaria
Certenv è la migliore soluzione per la tua azienda, infatti, il nostro servizio di consulenza si estende all’adeguamento alle più svariate normative di settore.
La divisione Certenv servizi di sicurezza sul lavoro di Palermo si trova in Viale Francia 11 Palermo 90146 Per ricevere ulteriori informazioni chiamaci allo 091.6887668
Link utili dipartimento prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro asp Palermo