Sorveglianza sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA PER LE AZIENDE, PUBBLICHE E PRIVATE, LE CUI ATTIVITÀ ESPONGANO I PROPRI LAVORATORI A RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA INDIVIDUATI DAL D. LGS . 81/2008.


Obiettivo

Nelle aziende con almeno un lavoratore (o ad esso equiparato), il Datore di Lavoro ha l’obbligo di nominare un Medico Competente, ovvero un medico con specifiche competenze in medicina del lavoro, a cui delega la tutela della salute dei propri lavoratori.

L’obiettivo è il monitoraggio costante dell’idoneità psicofisica del lavoratore – anche attraverso l’eventuale prescrizione e valutazione di esami ed indagini cliniche – in considerazione delle attività lavorative svolte in azienda e dei fattori di rischio ad esse correlatiNello specifico, per adempiere ai dettami in materia di sicurezza sul lavoro, il Medico Competente deve elaborare un protocollo sanitario (anche detto piano di sorveglianza sanitaria), sulla base de quale può ritenere necessario prescrivere al lavoratore un insieme di indagini ed esami clinici, biologici e diagnostici per accertarne lo stato di salute.

Il Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008) definisce delle linee guida per la redazione del protocollo sanitario che comunque il Medico Competente può discrezionalmente decidere di modificare in relazione a:

  • variazione della periodicità di visite e accertamenti
  • determinati eventi straordinari (infortuni sul lavoro, incidenti, ecc.)

Nello specifico il lavoratore può essere sottoposto a:

  • visita medica preventiva, finalizzata a valutare l’idoneità alla mansione specifica cui verrà assegnato;
  • visita medica periodica, atta a monitorare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica
  • visita medica successiva a cambio di mansione
  • visita medica all’atto di cessazione del rapporto di lavoro
  • visita medica a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi
  • visita medica su richiesta del lavoratore, qualora il Medico Competente ritenga necessario valutare un possibile peggioramento delle condizioni di salute a causa di una specifica attività lavorativa;

Obbligatorietà della sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, quando – come riportato nel Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008) – per tutti i lavoratori e gli equiparati che, durante lo svolgimento della propria mansione, sono sottoposta ai seguenti rischi:

  • rischio chimico;
  • rischio rumore e vibrazioni;
  • movimentazione manuale dei carichi;
  • agenti fisici pericolosi in genere (amianto, piombo, radiazioni);
  • videoterminalisti che trascorrono più di 20 ore settimanali al computer;
  • lavoro notturno;
  • lavoro in alta quota;
  • lavoro in ambienti confinati;
  • lavoro su impianti ad alta tensione;
  • rischio agenti cancerogeni e mutageni;
  • rischio agenti biologici.

Essendo un requisito di legge, il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il Medico Competente e il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi alla visita medica, sempre però che questi sia esposto a quei rischi per i quali il D. Lgs. 81/2008 la rende necessaria.

In assenza di tali rischi, gli accertamenti sanitari sono rigorosamente vietati, fatta eccezione per le visite richieste dal lavoratore stesso.

Disposizioni di tipo sanitario

Nel protocollo sanitario (anche detto piano di sorveglianza sanitaria), il Medico Competente descrive la tipologia di visita medica cui sottoporrà ogni lavoratore per accertare o garantire l’idoneità alla mansione, gli eventuali esami clinici, biologici e diagnostici e la periodicità delle visite mediche che, a seconda della mansione del lavoratore e dei rischi a cui è sottoposto, può essere:

  • annuale
  • biennale
  • quinquennale

L’articolo 41 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 definisce che la sorveglianza sanitaria preveda che il Medico Competente, a seguito della visita medica, predisponga:

  • i giudizi di idoneità alla mansione specifica del lavoratore

– la cartella sanitaria

GIUDIZI DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA DEL LAVORATORE

I giudizi a seguito di visita medica possono essere di:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni temporanee o permanenti;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

I giudizi di idoneità vanno obbligatoriamente trasmessi sia al Datore di Lavoro che al lavoratore presa visione.


SCARTELLA SANITARIA

Obiettivo

NSecondo il Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008), il Medico Competente – a seguito della visita medica – deve produrre la “cartella sanitaria” che contiente tutti i dati e le informazioni di carattere sanitario emersi dalla visita effettuata sul lavoratore. Il Medico Competente ha l’obbligo di trasmettere annualmente questi dati all’INAIL.

La cartella sanitaria dovrà essere regolarmente aggiornata dal Medico Competente con i seguenti dati:

•        condizioni psicofisiche del lavoratore;

•        risultati di accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti dal lavoratore;

•        eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione;

•        giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica.

Documento di Valutazione dei Rischi – DVR

Relativamente alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR, il Medico Competente partecipa attivamente alla identificazione e valutazione dei rischi aziendali, effettua sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro, collabora nel progettare ed applicare i migliori strumenti di prevenzione e correzione.

In sintesi il Medico Competente:

collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e partecipa alla redazione del DVR    (Documento Della Valutazione Dei Rischi); collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute; effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessario, come misura di tutela della salute dei lavoratori.

Si precisa che la sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art 41 del Decreto Legislativo 81/2008, è di esclusiva competenza del medico competente, 

Certenv grazie ad una struttura organizzativa consolidata offre alle Aziende risorse pronte a rispondere alle numerose esigenze in tema di Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro e supporto completo per gli accertamenti contemplati dal protocollo di   Sorveglianza Sanitaria

Certenv è la migliore soluzione per la tua azienda, infatti, il nostro servizio di consulenza si estende all’adeguamento alle più svariate normative di settore.

La divisione Certenv servizi di sicurezza sul lavoro di Palermo si trova in Viale Francia 11 Palermo 90146 Per ricevere ulteriori informazioni chiamaci allo 091.6887668

Link utili dipartimento prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro asp Palermo

Autore: RICCARDO BUGLISI 31 luglio 2024
A partire dal 1° ottobre 2024 diventerà obbligatoria la patente a punti per le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e per i lavoratori autonomi che operano fisicamente all’interno di cantieri edili. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Dal 1° ottobre 2024 sarà possibile presentare apposita domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Di seguito il link a cui è necessario collegarsi: https://servizi.ispettorato.gov.it/ Qualora non si avesse modo di accedere al suddetto portale, è consentito inviare un'autocertificazione sostitutiva tramite pec al seguente indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it Si precisa che la trasmissione della autocertificazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. Clicca qui per visualizzare l'autocertificazione da inviare via pec I documenti necessari in sede di presentazione della richiesta sono: a) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) b) Obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Attestati di formazione RSPP, RLS , Addetto Antincendio , Addetto Primo Soccorso , formazione di tutti i lavoratori, Preposto ecc. ) c) Durc in corso di validità d) Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ) aggiornato e) Certificazione di regolarità fiscale f) Avvenuta designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione ( RSPP ) Per maggiori dettagli è possibile consultare la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 23/09/2024. Scarica qui la circolare
8 febbraio 2024
Il recente Decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia n. 20/2024 del 9 gennaio, integrando il D.A. n. 436/2021, ha nuovamente disciplinato i requisiti per l’ottenimento ed il mantenimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale. La frequenza dei provvedimenti autorizzativi e di accreditamento è legata, oltre che alla costituzione di strutture sanitarie di nuova apertura, al verificarsi di diverse circostanze (es. realizzazione di opere di adattamento su strutture già esistenti, ampliamento o trasformazione funzionale, trasferimento di sede, ecc.) e alla periodicità stabilita dalla normativa vigente, che prevede controlli triennali per il mantenimento dell’autorizzazione e controlli triennali o quinquennali per l’accreditamento. Gli adempimenti previsti sono numerosi e di difficile lettura, soprattutto per chi, come le strutture sanitarie, è quotidianamente impegnato in un servizio di pubblica utilità; per di più, l’inottemperanza ad alcuni di essi potrebbe comportare la sospensione o addirittura la revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento. Per info contattare: il numero 091.6887668 o inviare una e-mail all’indirizzo info@certenv.com
12 dicembre 2023
Cosa significa Whistleblowing ? Il termine letteralmente significa “soffiata”, ovvero segnalazione anonima. Cosa prevede il Decreto Legislativo n. 24/2023? Il Decreto n. 24/2023 regola la normativa in materia di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti di natura amministrativa, contabile, civile, penale di cui sono testimoni sul proprio posto di lavoro, impedendo possibili ritorsioni da parte di superiori e colleghi. Pertanto, le aziende sono chiamate a mettere a disposizione di tutti i dipendenti procedure e canali di comunicazione chiari e prontamente disponibili sul luogo di lavoro, in modo da favorire le segnalazioni interne all’azienda (o esterne nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito), garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore. I canali di segnalazione possono prevedere l’utilizzo di forme scritte, verbali o digitali. La gestione del canale di segnalazione può essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno appositamente dedicato, opportunamente formato e che operi in totale autonomia oppure ad un soggetto esterno. I responsabili della gestione del canale di segnalazione dovranno: a) rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione b) mantenere interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo, se necessario delle integrazioni c) dare seguito alle segnalazioni ricevute – con riscontro al segnalante – entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione È opportuno precisare che non vanno accolte segnalazioni legate ad interessi personali o rapporti individuali, ad eccezione dei casi in cui venga lesa la tutela del lavoratore (es. mobbing). Qual è la scadenza per adempiere ai dettami del Decreto Legislativo n. 24/2023 ?
Share by: