CORSO PER DIRIGENTE

Destinatari Il corso è rivolto a tutte quelle persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Obiettivi e Finalità L’obiettivo del corso è formare il personale che ricopre ruoli di dirigente, in accordo con i contenuti previsti dal D. Lgs. 81/08 e l’accordo Stato-Regioni dello scorso 21/12/2011. Normativa di riferimento – Art. 2, comma 1 lett. d) e art. 37 D. Lgs. 81/2008 – CSR 21/12/11 Rep. Atti n° 221 Durata e modalità Il corso ha una durata di 16 ore al termine delle quali verrà svolta una verifica dell’apprendimento con test a risposta multipla in modalità e-learning.

PROGRAMMA DEL CORSO MODULO 1 GIURIDICO NORMATIVO

• Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; • gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; • soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa; • delega di funzioni; • la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; • la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D. Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; • i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia; • il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni ex D. Lgs. n. 758/94.

MODULO 2 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

• Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D. Lgs. n. 81/08); • gestione della documentazione tecnico amministrativa; • obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; • organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; • modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D. Lgs. n. 81/08; • ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. 

PROGRAMMA DEL CORSO MODULO 3 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

• Criteri e strumenti per l’individuazione e la Valutazione dei Rischi (DVR);

• il rischio da stress lavoro correlato; • il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;

• il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;

• le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;

• la considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavori e dei preposti;

• i dispositivi di protezione individuale;

• la sorveglianza sanitaria.

MODULO 4 COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

• competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;

• importanza strategica dell’informazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;

• tecniche di comunicazione;

• lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;

• consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

• natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

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Autore: RICCARDO BUGLISI 31 luglio 2024
A partire dal 1° ottobre 2024 diventerà obbligatoria la patente a punti per le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e per i lavoratori autonomi che operano fisicamente all’interno di cantieri edili. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Dal 1° ottobre 2024 sarà possibile presentare apposita domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Di seguito il link a cui è necessario collegarsi: https://servizi.ispettorato.gov.it/ Qualora non si avesse modo di accedere al suddetto portale, è consentito inviare un'autocertificazione sostitutiva tramite pec al seguente indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it Si precisa che la trasmissione della autocertificazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. Clicca qui per visualizzare l'autocertificazione da inviare via pec I documenti necessari in sede di presentazione della richiesta sono: a) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) b) Obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Attestati di formazione RSPP, RLS , Addetto Antincendio , Addetto Primo Soccorso , formazione di tutti i lavoratori, Preposto ecc. ) c) Durc in corso di validità d) Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ) aggiornato e) Certificazione di regolarità fiscale f) Avvenuta designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione ( RSPP ) Per maggiori dettagli è possibile consultare la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 23/09/2024. Scarica qui la circolare
8 febbraio 2024
Il recente Decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia n. 20/2024 del 9 gennaio, integrando il D.A. n. 436/2021, ha nuovamente disciplinato i requisiti per l’ottenimento ed il mantenimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale. La frequenza dei provvedimenti autorizzativi e di accreditamento è legata, oltre che alla costituzione di strutture sanitarie di nuova apertura, al verificarsi di diverse circostanze (es. realizzazione di opere di adattamento su strutture già esistenti, ampliamento o trasformazione funzionale, trasferimento di sede, ecc.) e alla periodicità stabilita dalla normativa vigente, che prevede controlli triennali per il mantenimento dell’autorizzazione e controlli triennali o quinquennali per l’accreditamento. Gli adempimenti previsti sono numerosi e di difficile lettura, soprattutto per chi, come le strutture sanitarie, è quotidianamente impegnato in un servizio di pubblica utilità; per di più, l’inottemperanza ad alcuni di essi potrebbe comportare la sospensione o addirittura la revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento. Per info contattare: il numero 091.6887668 o inviare una e-mail all’indirizzo info@certenv.com
12 dicembre 2023
Cosa significa Whistleblowing ? Il termine letteralmente significa “soffiata”, ovvero segnalazione anonima. Cosa prevede il Decreto Legislativo n. 24/2023? Il Decreto n. 24/2023 regola la normativa in materia di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti di natura amministrativa, contabile, civile, penale di cui sono testimoni sul proprio posto di lavoro, impedendo possibili ritorsioni da parte di superiori e colleghi. Pertanto, le aziende sono chiamate a mettere a disposizione di tutti i dipendenti procedure e canali di comunicazione chiari e prontamente disponibili sul luogo di lavoro, in modo da favorire le segnalazioni interne all’azienda (o esterne nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito), garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore. I canali di segnalazione possono prevedere l’utilizzo di forme scritte, verbali o digitali. La gestione del canale di segnalazione può essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno appositamente dedicato, opportunamente formato e che operi in totale autonomia oppure ad un soggetto esterno. I responsabili della gestione del canale di segnalazione dovranno: a) rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione b) mantenere interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo, se necessario delle integrazioni c) dare seguito alle segnalazioni ricevute – con riscontro al segnalante – entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione È opportuno precisare che non vanno accolte segnalazioni legate ad interessi personali o rapporti individuali, ad eccezione dei casi in cui venga lesa la tutela del lavoratore (es. mobbing). Qual è la scadenza per adempiere ai dettami del Decreto Legislativo n. 24/2023 ?
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