NUOVE REGOLE COVID

Nuove regole covid19 da lunedì prossimo, 7 febbraio. Appena varato il nuovo decreto dal Consiglio dei ministri, ed è una rivoluzione che divide sempre di più vaccinati e non vaccinati, con sempre meno libertà ai non vaccinati. Si va verso il superamento delle restrizioni, come promesso dal premier Mario Draghi.

Il green pass di chi ha fatto la terza dose di vaccino anti covid o di chi si è contagiato dopo aver fatto due dosi ed è guarito sarà illimitato. 

Guariti con una dose di vaccino: per chi ha fatto la prima dose di vaccino e poi ha contratto il virus oltre il quattordicesimo giorno il certificato verde continua a valere sei mesi.

sopra ai 6 anni, andranno in Didattica a distanza solo gli alunni e gli studenti non vaccinati. Non è quindi più prevista nessuna quarantena per gli studenti vaccinati.

nella scuola primaria, da 6 a 12 anni, da lunedì sarà prevista la Dad solo per i non vaccinati e a partire dal sesto caso di positività in poi e durerà anche in questo caso 5 giorni. 

La zona rossa avrà valore solo per i non vaccinati. 

Chi è vaccinato con booster, anche se si trova in zona rossa, potrà seguire le regole previste nelle aree di rischio inferiore.

Gli stranieri che entrano in Italia con vaccini riconosciuti, o guariti; e se sono passati 6 mesi dall’ultima vaccinazione potranno accedere negli alberghi e ristoranti con il green pass

Autore: RICCARDO BUGLISI 31 luglio 2024
A partire dal 1° ottobre 2024 diventerà obbligatoria la patente a punti per le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e per i lavoratori autonomi che operano fisicamente all’interno di cantieri edili. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Dal 1° ottobre 2024 sarà possibile presentare apposita domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Di seguito il link a cui è necessario collegarsi: https://servizi.ispettorato.gov.it/ Qualora non si avesse modo di accedere al suddetto portale, è consentito inviare un'autocertificazione sostitutiva tramite pec al seguente indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it Si precisa che la trasmissione della autocertificazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. Clicca qui per visualizzare l'autocertificazione da inviare via pec I documenti necessari in sede di presentazione della richiesta sono: a) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) b) Obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Attestati di formazione RSPP, RLS , Addetto Antincendio , Addetto Primo Soccorso , formazione di tutti i lavoratori, Preposto ecc. ) c) Durc in corso di validità d) Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ) aggiornato e) Certificazione di regolarità fiscale f) Avvenuta designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione ( RSPP ) Per maggiori dettagli è possibile consultare la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 23/09/2024. Scarica qui la circolare
8 febbraio 2024
Il recente Decreto dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia n. 20/2024 del 9 gennaio, integrando il D.A. n. 436/2021, ha nuovamente disciplinato i requisiti per l’ottenimento ed il mantenimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale. La frequenza dei provvedimenti autorizzativi e di accreditamento è legata, oltre che alla costituzione di strutture sanitarie di nuova apertura, al verificarsi di diverse circostanze (es. realizzazione di opere di adattamento su strutture già esistenti, ampliamento o trasformazione funzionale, trasferimento di sede, ecc.) e alla periodicità stabilita dalla normativa vigente, che prevede controlli triennali per il mantenimento dell’autorizzazione e controlli triennali o quinquennali per l’accreditamento. Gli adempimenti previsti sono numerosi e di difficile lettura, soprattutto per chi, come le strutture sanitarie, è quotidianamente impegnato in un servizio di pubblica utilità; per di più, l’inottemperanza ad alcuni di essi potrebbe comportare la sospensione o addirittura la revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento. Per info contattare: il numero 091.6887668 o inviare una e-mail all’indirizzo info@certenv.com
12 dicembre 2023
Cosa significa Whistleblowing ? Il termine letteralmente significa “soffiata”, ovvero segnalazione anonima. Cosa prevede il Decreto Legislativo n. 24/2023? Il Decreto n. 24/2023 regola la normativa in materia di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti di natura amministrativa, contabile, civile, penale di cui sono testimoni sul proprio posto di lavoro, impedendo possibili ritorsioni da parte di superiori e colleghi. Pertanto, le aziende sono chiamate a mettere a disposizione di tutti i dipendenti procedure e canali di comunicazione chiari e prontamente disponibili sul luogo di lavoro, in modo da favorire le segnalazioni interne all’azienda (o esterne nel caso in cui la segnalazione interna non abbia avuto seguito), garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore. I canali di segnalazione possono prevedere l’utilizzo di forme scritte, verbali o digitali. La gestione del canale di segnalazione può essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno appositamente dedicato, opportunamente formato e che operi in totale autonomia oppure ad un soggetto esterno. I responsabili della gestione del canale di segnalazione dovranno: a) rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione b) mantenere interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo, se necessario delle integrazioni c) dare seguito alle segnalazioni ricevute – con riscontro al segnalante – entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione È opportuno precisare che non vanno accolte segnalazioni legate ad interessi personali o rapporti individuali, ad eccezione dei casi in cui venga lesa la tutela del lavoratore (es. mobbing). Qual è la scadenza per adempiere ai dettami del Decreto Legislativo n. 24/2023 ?
Share by: